Le disposizioni che riguardano il mondo dello sport contenute nel dpcm del 17 maggio.
Divieto di assembramento nei parchi
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentito l’accesso ai minori alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto
Attività sportiva nei parchi a due metri di distanza
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sospensione delle gare
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Allenamenti sport individuali e di squadra
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra.
Per questo fine sono state emanate apposite linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dal 25 maggio riaprono palestre, piscine e centri sportivi
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o in altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.
A tali fini sono state emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport.
Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli o linee guida in modo da prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali.
Attuazione delle linee guida
Per l’attuazione delle linee guida, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
Chiusi impianti sciistici e centri benessere
Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, I centri benessere e i centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza).
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