
Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, prossimamente verranno rese pubbliche le nuove misure dell’ennesimo decreto che, stando alla bozza in circolazione, dovrebbero restare valide fino al 3 dicembre. I contenuti sono i seguenti:
Coprifuoco: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 – si legge – sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
Spostamenti: “E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori” – zone rosse – “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito – si legge nella bozza – il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
“È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Scuola: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”.
“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione”.
“L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Centri commerciali: Chiuse le medie e grandi strutture di vendita “nelle giornate festive e prefestive”. Chiusi anche “gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati”.
Parrucchieri: Sempre nelle zone rosse, “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti”.
Negozi: Nelle zone rosse “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (…), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività”.
I mercati “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta”. Eccezione per “le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”. Restano apertei “farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.

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