Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, vara due misure importanti per il settore del commercio e della ristorazione duramente colpiti dal crollo dei clienti, soprattutto stranieri.
Sono stati stanziati 1,1 miliardi di euro con cui saranno erogati contributi a fondo perduto; le due misure, però, non sono cumulabili tra loro.
Fondo per la ristorazione
L’art. 58 istituisce un Fondo ristorazione che eroga un contributo a fondo perduto per acquistare prodotti, inclusi i vini, di filiere agricole e alimentari (anche DOP e IGP), valorizzando in tal modo la materia prima del territorio.
L’agevolazione spetta però solo se i ristoranti hanno subito un calo del fatturato. Nel testo infatti si legge che “il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato” dei mesi da marzo a giugno 2019.
Nel caso invece le imprese abbiano avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, il decreto prevede una norma di favore, perché eroga il contributo anche in assenza dei requisiti sul calo del fatturato.
Durante il passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto, il testo è stato corretto rispetto a quel “refuso materiale” – come lo aveva definito il MIPAAF – che all’inizio aveva indicato come beneficiari solo i ristoranti avviati dal 2019. La versione uscita dal Parlamento, conferma che al contributo possono accedere tutti i ristoranti italiani, purché in possesso dei requisiti prima indicati.
Più nello specifico il contributo si applica alle imprese con i seguenti codici ATECO prevalenti: 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00.
Come andrà richiesto il contributo
Le domande e l’erogazione dei contributi (tramite bonifico) saranno gestite da una serie di concessionari che verranno selezionati dal MIPAAF. In attesa del decreto con cui saranno definiti nel dettaglio i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo, il decreto stabilisce già che la domanda potrà essere presentata sia online (tramite la nuova “piattaforma della ristorazione”), sia di persona, presso determinati sportelli.
Se la domanda viene accettata, l’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
- Un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della richiesta, a fronte della presentazione dei documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati (anche non quietanzati);
- Il saldo, a seguito della presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
I contributi per i negozi dei centri storici
Oltre ai ristoranti, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, interviene anche a sostegno dei negozi e delle attività economiche dei centri storici delle città d’arte che hanno assistito ad un brusco calo dei turisti stranieri, stanziando 500 milioni di euro.
Alla misura possono accedere i negozi che si trovano in quelle città metropolitane o in quei capoluoghi di provincia che – in base all’ultima rilevazione statistica disponibile – registrano un numero di turisti stranieri almeno tre volte superiore a quello dei residenti (per i capoluoghi di provincia), oppure pari o superiore a quello dei residenti (per le città metropolitane).
Anche in questo caso il contributo può essere richiesto solo in presenza di un calo delle entrate delle imprese. L’agevolazione infatti viene concessa solo se il fatturato di giugno 2020 è stato inferiore ai ⅔ di quello registrato a giugno dello scorso anno.
A quanto ammonta il contributo?
L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di giugno 2020 e quello di giugno 2019, nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150mila euro, né inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le due misure (quella per i ristoranti e quella per i negozi dei centri storici) non sono cumulabili tra loro.
Link al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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