Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 12 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 41 ricoverati positivi, in diminuzione, e 230 negativizzati, per un totale di 271 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 15 ricoverati in terapia intensiva tra positivi –pari ad 1- e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi, pari a 778, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020, e 831 in isolamento domiciliare;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, …, informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Visto l’art. 1, lett. c) del DPCM 17 maggio 2020, che stabilisce che “a decorrere dal 15 giugno 2020, e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’ alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
Viste le linee guida sulle attività economiche e produttive approvate il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, da intendersi operanti ed efficaci ai sensi dell’art. 1, comma 14 e 16, del decreto-legge n. 33/2020, anche in deroga di eventuali linee guida nazionali;
Vista la nota in data 10 giugno 2020, con la quale il Casinò di Venezia ha trasmesso la documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, condivisa con la parte sindacale, e i clienti, impegnandosi al rispetto della documentazione medesima;
Ritenuto, sulla base di parere del Dipartimento Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione, che la documentazione predetta sia idonea a tutelare lavoratori e frequentatori del Casinò di Venezia;
Rilevato che con riguardo ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, compresi i campi estivi, il Dipartimento Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato uno specifico e analitico documento conforme alle linee guida;
Rilevato che il rapporto sull’andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 12 giugno 2020 e relativo alla settimana 1/6-7/6, con aggiornamento 9 giugno 2020 e data analisi dell’11 giugno 2020, attesta, per quanto riguarda la valutazione relativa all’aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa e sottolinea: “Casi complessivamente in diminuzione. Rt minore di 1, anche nell’intervallo di confidenza maggiore. Sono segnalati 75 focolai attivi (in diminuzione) di cui 3 nuovi focolai nella settimana di monitoraggio in corso. Non sono segnalati casi non associati a catene di contagio note. Non si rilevano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati”;
Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell’art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;
Rilevato, peraltro, che perdurando il contagio, si presenta opportuno prevedere alcune misure relative al comportamento individuale finalizzate alla prevenzione del contagio;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
A. ATTIVITA’ ECONOMICHE SOCIALI E RICREATIVE
A.1 Ripresa di attività
Cinema e spettacoli
Le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui all’allegato 1;
Data di apertura: 15 giugno 2020;
Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;
sagre e fiere
Le attività relative a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;
data di apertura: 19 giugno 2020;
congressi e grandi eventi fieristici
Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;
data di apertura: 19 giugno 2020
sale slot, sale giochi, sale bingo
Le attività relative a sale slot, sale giochi e sale bingo sono svolte in conformità all’allegato 1;
data apertura 19 giugno 2020;
discoteche e locali assimilabili
Le attività relative a discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc., sono svolte in conformità all’allegato 1;
data di apertura: 19 giugno 2020;
Casinò di Venezia
L’attività del Casinò di Venezia deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza del lavoro sottoscritti dalla relativa amministrazione con i sindacati e, con riguardo, ai clienti, nel rispetto dei documenti trasmessi alla Regione con nota del 10.6.2020;
data di apertura: 19 giugno 2020;
Attività sportive con contatto
Dal 25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute;
Presa in carico di turisti risultati positivi
I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all’esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Ulss competente nel luogo dell’alloggio ed effettuata l’indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall’Azienda medesima in conformità alle disposizioni regionali;
A.2 Prosecuzione delle attività con adeguamento della disciplina
Dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto dell’allegato 1:
1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering; cerimonie e banchetti);
2. attività turistiche (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree turistiche libere);
3. attività ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, disposizioni da integrare, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere);
4. servizi alla persona (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);
5. commercio al dettaglio;
6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati all’aperto e al chiuso, settimanali o non periodici, mercatini degli hobbisti, mercati agricoli, commercio ambulante)
7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico);
8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., ove sia consentito l’uso natatorio; escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda);
9. palestre (palestre di enti locali e altri soggetti pubblici e privati per attività fisiche anche con modalità a corsi, senza contatto fisico interpersonale);
10. manutenzione del verde;
11. musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati quali musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura);
12. attività fisica all’aperto (impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno strutture di servizio al chiuso, reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, ecc.);
13. noleggio veicoli e altre attrezzature;
14. informatori scientifici del farmaco;
15. aree giochi per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali; sale gioco per bambini ed adolescenti);
16. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età);
17. formazione professionale (attività formative da realizzare nei diversi contesti in presenza quali aula, laboratori e imprese, compresi gli esami finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali; formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro);
18. parchi tematici e di divertimento (parchi divertimenti permanenti con giostre e spettacoli viaggianti quali luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, faunistici, acquatici ecc., e ogni altro contesto di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
19. strutture termali e centri benessere (strutture termali e centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
20. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.
B) DISPOSIZIONI SPECIALI REGIONALI
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni)
I servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni) sono svolti nel rispetto dell’allegato 2) della presente ordinanza, adeguato alle disposizioni dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020;
Informatori scientifici
Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;
Piscine condominiali
L’utilizzo delle piscine condominiali a servizio di condomìni con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato, se idonee per dimensione alla pratica natatoria, al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) della presente ordinanza. Le modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni sono stabilite dal condomìnio, che vi provvede nel rispetto della disciplina vigente;
Servizi semiresidenziali per minori
E’ prorogata fino a specifico provvedimento l’efficacia dell’allegato 1 dell’ordinanza n. 56 del 3 giugno 2020;
Trasporto di persone mediante impianti a fune
Dal 15 giugno 2020 il trasporto di persone mediante impianti a fune è svolto nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 3);
Strutture residenziali extraospedaliere
Le “Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l’accoglienza di nuovi ospiti e l’accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno” di cui all’allegato 3 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, rimangono efficaci fino all’adozione di appositi provvedimenti;
Attività non specificamente regolate
Le attività non specificamente regolate dalle disposizioni di cui sopra sono sottoposte alle linee guida relative all’attività più similare.
C) COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Nel territorio regionale e’ fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani.
Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
D) DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente ordinanza ha effetto dal 15 giugno 2020, salve le specifiche indicazioni di cui ai punti precedenti, al 10 luglio 2020. Gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale, anche senza previo recepimento con ordinanza;
2. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
3. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;
5. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
L’Allegato 2 è stato integrato con il fac simile n. 1 ed il fac simile n. 2 con avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 89 del 14 giugno 2020, ndr.
(seguono allegati)OPGR_59_2020_Allegato1_422301.pdf
OPGR_59_2020_Allegato2_422301.pdf
OPGR_59_2020_allegato3_422301.pdf
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