Pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore la legge n. 40-2020, conversione del decreto liquidità, o decreto imprese.
Nella legge n. 40-2020, entrata in vigore domenica 7 giugno, è inserita una sospensione delle scadenze fiscali: sospesi i versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto Cura Italia. Ma è il “pacchetto imprese” il centro nevralgico del decreto.
Fondo per le PMI e per le Partite Iva
Per il Fondo di Garanzia alle PMI, il Governo ha corretto la misura, allargando la platea di imprese e innalzando la percentuale di garanzia massima.
Le garanzie pubbliche (così come previste nella prima versione del provvedimento) sono del:
- 100% per prestiti fino a 25mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
- 100% (90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro;
- 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito.
La misura ha subito una serie di aggiustamenti nel passaggio parlamentare: per i prestiti di portata minore si alza il tetto dell’importo massimo garantiti, che da 25mila passa a 30mila euro.
Prolungati i termini per la restituzione del prestito: dai 6 anni previsti inizialmente dal DL liquidità si passa a 10. I ritocchi interessano anche i tassi di interesse applicabili: non potranno essere superiori al tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%.
Altra novità importante riguarda i prestiti fino a 800mila euro, per cui è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi). La modifica introdotta dagli emendamenti sta nei tempi di restituzione, portati fino a 30 anni.
Il Governo prevede, inoltre, la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto Cura Italia viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. Il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica sono prorogati dal 31 marzo al 30 aprile.
Nel passaggio alla Camera i benefici del Fondo di garanzia mutui “prima casa”, il cosiddetto fondo Gasparrini, sono stati estesi anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
Il testo ufficiale è scaricabile da qui:
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