A partire dal 1° aprile, il bonus di 600 euro può essere richiesto in via telematica sul sito dell’INPS seguendo la procedura semplificata prevista dal messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso:

  • sito internet dell’INPS, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Nel caso in cui il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, può chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Possono accedere all’indennità di 600 euro:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Entrambe categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

A questi si aggiungono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:

  • Artigiani 
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Lavoratori stagionali del turismo, agricoli e spettacolo

All’indennità possono accedere anche altre categorie di lavoratori:

  • i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • gli operaiagricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali
  • i lavoratori dello spettacolo

Nel dettaglio, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono aver cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020; i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Gli operaiagricoli, invece, devono fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non devono essere titolari di pensione.

I lavoratori dello spettacolo, infine, devono essere iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, e possedere una serie di requisiti: 

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.


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Di Sergio Capretta

Presidente e direttore responsabile di Valdo Tv, Organizzazione Giornalistica Europea Giornalista indipendente. European Journalist GNS Association - International News Agency Esperto nel settore dei media online e videomaking. Esperto in editing non lineare, social media, video, Web e programmazione.

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